Consiglio di Stato, Sentenza n. 4690 del 27 maggio 2024
Nella fattispecie in oggetto, un Comune emiliano ha contestato l’importo stabilito dall’Agenzia territoriale per i Servizi idrici e per il Servizio di raccolta rifiuti, sostenendo che l’Agenzia dovrebbe addebitare solo i costi specifici per il suo territorio, senza ripartire l’intero costo dell’Ambito.
Il Giudice di primo grado ha dato ragione al Comune, rilevando che la ripartizione dei costi effettuata dall’Agenzia in questione ha creato un indebito vantaggio per altri Comuni. Pertanto, l’Agenzia ha presentato appello, argomentando che la competenza dei singoli Comuni nell’approvazione del Piano economico finanziario è stata superata dalla normativa recente, come il “Codice dell’Ambiente”, il Dl. n. 138/2011, la regolazione tariffaria Arera e le disposizioni regionali della Lr. n. 23/2011. Quest’ultima legge ha creato un unico Ambito territoriale ottimale per la gestione dei Servizi idrici e dei rifiuti a livello regionale, gestito dall’Agenzia, e ha coinvolto tutti i Comuni e le Province della Regione.
L’Agenzia opera su 2 livelli: regionale e provinciale. Questo modello mira a superare la frammentazione delle gestioni comunali, consentendo economie di scala e un miglior uso delle risorse pubbliche. Dopo l’abolizione delle Autorità d’ambito, la gestione unitaria è stata ripresa dal Dl. n. 138/2011, che ha istituito Enti di governo degli Ambiti territoriali con maggiore autonomia e responsabilità. Il Consiglio d’ambito, composto da Sindaci e Presidenti di Provincia, svolge le funzioni di primo livello, mentre i Consigli locali, formati dai Comuni delle Province, svolgono le funzioni di secondo livello. Le decisioni dell’Ente di governo dell’Ambito sono rappresentative degli Enti Locali partecipanti, promuovendo una gestione efficiente e equa delle risorse. Il Consiglio locale esprime pareri sul Pef, ma la sua approvazione finale spetta al Consiglio d’Ambito. Eventuali sovracoperture nei pagamenti dei servizi, come quelle contestate dal Comune in questione, devono essere gestite dall’Agenzia e dai gestori dei servizi, secondo Principi di equità e trasparenza.
In conclusione, la definizione dei costi del Servizio e la loro ripartizione tra i Comuni è competenza dell’Ente di gestione dell’ambito. La distribuzione di tali costi su cittadini e imprese tramite la Tari spetta invece ai singoli Comuni.


