Tari: i chiarimenti di Arera per l’erogazione del “Bonus sociale rifiuti”

Sono stati pubblicati i chiarimenti applicativi di Arera per l’erogazione del “bonus sociale rifiuti” rispetto a quanto disposto dall’Autorità stessa all’interno della propria Deliberazione n. 355/2025/Rif e nell’allegato “Tubr”

Sono stati pubblicati sul sito web istituzionale di Arera dei chiarimenti applicativi per l’erogazione del “Bonus sociale rifiuti” rispetto a quanto disposto dall’Autorità stessa all’interno della propria Deliberazione n. 355/2025/Rif e nell’Allegato “Tubr”. Il “Bonus” consiste in una riduzione del 25% applicata alla Tari/Tariffa corrispettiva dovuta dall’utente.

Enunciati i Principi generali ai fini della comprensione dei requisiti e delle caratteristiche del “Bonus”, Arera provvede a suddividere per argomento una serie di casistiche particolari di ambito applicativo.

In via preliminare, si ricorda che per essere ammessi al “bonus” è necessario che l’utenza sia di tipo domestico ed intestata ad uno dei codici fiscali del nucleo familiare indicato nella dichiarazione “Isee”.

Nel caso di molteplici utenze intestate allo stesso nucleo familiare, l’agevolazione sarà applicata all’unità immobiliare con indirizzo coincidente con quello abitativo indicato da “Sgate”; pertanto, è possibile erogare il “Bonus sociale rifiuti” limitatamente ad una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della Dsu presentata dal nucleo familiare.

È facoltà del Gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti (“Gtru”) trattenere il “Bonus” nell’ipotesi in cui l’utente sia moroso, a compensazione dell’ammontare insoluto e oggetto di sollecito di pagamento, fatti salvi i termini di prescrizione degli insoluti.

Ai fini della corretta individuazione del “Bonus” con riferimento alle tipologie di riduzione/agevolazione previste dalla normativa Tari, viene specificato che il “Bonus” in questione sia un’agevolazione nazionale, indipendente da eventuali ulteriori agevolazioni erogate da Comuni, agevolazioni che per essere applicate devono essere finanziate tramite la fiscalità generale del Comune, secondo quanto previsto dall’art.1, comma 660, della Legge 147/2013.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo, viene chiarito che la riduzione del 25% opera sulla Tari/Tariffa corrispettiva dovuta nell’anno di competenza, al lordo delle componenti perequative ma al netto di Iva, eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Per quanto riguarda il Tefa, lo stesso deve essere decurtato dall’agevolazione, per cui il “bonus” si applica alla sola Tari al netto del Tefa.

Rispetto ai casi di cessazione di utenza, vengono distinte più casistiche, iniziando dalla cessazione dell’utenza nel corso dell’anno con trasferimento in un altro indirizzo nello stesso Comune, e nello specifico:

  • cessazione dell’utenza nel corso dell’anno: il “Bonus” dovrà essere calcolato sull’importo dovuto sino al momento di cessazione dell’utenza e non sull’intero anno;
  • cessazione dell’utenza nel corso dell’anno con successiva nuova attivazione: il “Bonus” sarà calcolato sull’importo dovuto per l’intero anno;
  • cessazione dell’utenza in data antecedente al 1° gennaio 2025: il “Bonus” non sarà applicabile perché per ottenerlo è necessaria la presenza di un’utenza domestica attiva nell’anno di applicazione.

La seconda casistica presentata riguarda la cessazione per trasferimento nel corso dell’anno in altro Comune:

  • presentazione di un’unica Dsu precedente al trasferimento: sarà il Comune originario a dover quantificare ed erogare il “Bonus” per l’intero anno.
  • presentazione di 2 Dsu, una precedente al trasferimento e una successiva: sarà il nuovo Comune a dover quantificare ed erogare il “Bonus” in base alla Tari dovuta nell’anno di competenza al precedente Comune. Questo sarà possibile solo se la Tassa è nota, altrimenti lo sconto sarà applicato in base alla Tari/Tariffa corrispettiva dovuta nell’anno in corso con erogazione del “Bonus” l’anno successivo.

Viene infine trattato il caso di decesso dell’intestatario della Tari dopo che questo abbia presentato la Dsu:

  • l’utenza viene intestata ad un altro soggetto appartenente allo stesso nucleo Isee: in questo caso il “Bonus” potrà essere calcolato ed erogato per l’intero anno in quanto l’utenza non viene ritenuta cessata ma solamente “volturata”;
  • l’utenza domestica rimane attiva anche dopo il decesso del beneficiario con utenza intestata ad un soggetto appartenente ad un altro nucleo familiare Isee non avente diritto all’agevolazione: lo sconto sarà quantificato ed erogato con riferimento ai mesi in cui il soggetto era in vita;
  • decesso nel corso del 2026 con Tari 2025 insoluta: il “Gtru” può effettuare la compensazione nei confronti degli eredi.

Infine, Arera specifica che il “Bonus” deve essere applicato nel Documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno. Se viene emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, l’agevolazione dovrà essere erogata in rimessa diretta (es. bonifico bancario, assegno, ecc.) entro il 30 giugno. Se invece il Documento di riscossione viene emesso entro il 30 giugno, con scadenze rateali successive, il termine è rispettato perché si considera la data di emissione del Documento di riscossione. L’unica deroga alla suddetta data è prevista nei casi di acquisizioni di nuovi ambiti tariffari, variazioni del “Gtru” o passaggio dalla Tari alla Tariffa corrispettiva, per i quali l’agevolazione dovrà essere riconosciuta entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

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