Tari: il Comune non può fissare un limite massimo alla riduzione tariffaria

Nella Sentenza n. 585 del 29 gennaio 2018 del Consiglio di Stato, un Comune ha approvato il Regolamento recante la disciplina dell’Imposta comunale unica, che viene impugnato perché ritenuto illegittimo sotto diversi profili. I Giudici rilevano che la fattispecie in esame deve essere esaminata alla luce della dedotta violazione dell’art. 238, comma 10, del Dlgs. n. 152/206, in base al quale “alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.

Secondo i Giudici, come emerge dal tenore letterale della norma, la “riduzione” deve essere “proporzionale” alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato.La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal Legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è quindi consentita.