Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13455 del 15 maggio 2024
Nella casistica in oggetto, una Società ha presentato ricorso chiedendo l’esenzione dalla Tari per le superfici dove vengono prodotti rifiuti speciali, in particolare rifiuti da imballaggio terziario. La Suprema Corte ha ribadito che è compito del contribuente dimostrare il diritto alla riduzione della superficie tassabile o all’esenzione, essendo queste delle eccezioni alla regola generale del pagamento della Tari. Esiste una presunzione legale secondo cui la disponibilità di locali o aree comporta la produzione di rifiuti, e questa presunzione può essere superata solo con prove fornite dal contribuente. La Suprema Corte ha analizzato i rifiuti prodotti dalla Società, ovvero imballaggi terziari utilizzati per il trasporto e la manipolazione di merci, considerandoli sempre come rifiuti speciali. Al contrario, gli imballaggi secondari possono essere considerati rifiuti urbani se il Comune ha un Sistema di raccolta differenziata. Prima delle modifiche introdotte dal Dlgs. n. 116/2020, gli imballaggi terziari non potevano essere assimilati ai rifiuti urbani, e i Regolamenti comunali che lo facevano potevano essere disapplicati dai Giudici tributari. La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della classificazione come “rifiuti urbani”, non è rilevante distinguere tra imballaggi riutilizzabili e rifiuti da imballaggio. Secondo l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, le superfici dove si producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali sono escluse dalla Tari se il produttore provvede autonomamente allo smaltimento. I Giudici di legittimità hanno specificato che l’esclusione si basa sulla continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali, non sulla produzione esclusiva. Anche se un locale è frequentato da dipendenti e clienti, può essere escluso se la produzione di rifiuti speciali è continuativa e prevalente. La Suprema Corte ha ricordato che la Tari è suddivisa in una quota fissa, che copre i costi essenziali e generali di investimento, e una quota variabile, legata alla quantità di rifiuti conferiti e ai costi di gestione. La quota fissa deve essere pagata anche se il contribuente produce esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente, perché questi locali contribuiscono comunque agli investimenti nel “Servizio di gestione dei rifiuti”. Esentare totalmente la quota fissa sarebbe illogico e potrebbe essere incostituzionale, poiché il costo ricadrebbe su altre utenze, in particolare quelle domestiche. Dunque, la Suprema Corte ha chiarito che la quota fissa della Tassa sui rifiuti è applicabile anche alle aree dove si producono rifiuti speciali.


