Tari: l’Agriturismo è tenuta a pagarla perché produce rifiuti urbani propri e non agricoli

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4938 del 23 febbraio 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte rileva che il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità” richiede la contemporanea sussistenza:

–   della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita,

–   dell’esistenza di un “rapporto di connessione e complementarità” con l’attività propriamente agricola;

–   della permanenza della principalità di quest’ ultima rispetto all’altra.

La connessione e la complementarietà dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, tuttavia, non vale ad escludere la tassazione in oggetto per la prima di tali attività, ovviamente nei limiti delle relative superfici, né può giustificare l’applicazione della (inesistente – a dire della ricorrente) tariffa agricola (che concerne, in realtà, un rifiuto speciale), dovendo sul punto aggiungersi che l’art. 24 del regolamento comunale Tarsu esclude dal computo della tariffa “i fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura”, ma non anche le strutture dedite all’attività agrituristica.

Peraltro, i Giudici di legittimità sottolineano che non possono considerarsi i rifiuti dell’attività agrituristica comunque rifiuti agricoli al pari di quelli da attività propriamente agricole (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) cui accedono in ragione della necessaria connessione, giacché producendo propri rifiuti di tipo urbano, anche le attività agrituristiche restano assoggettate alla Tari e sarebbe vano, quanto artificioso, assumerne l’esenzione perché non urbane.