Tari: le tariffe devono essere commisurate alla capacità di produzione dei rifiuti

Nella Sentenza n. 426 del 3 marzo 2016, del Tar Puglia, i ricorrenti, proprietari e/o gestori di esercizi alberghieri in un Comune pugliese, hanno lamentato l’applicazione, da parte del Comune, di una tariffa relativa all’anno 2014 concernente il costo del “Servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani” del tutto sperequata rispetto ad altre utenze. La sperequazione si sarebbe manifestata, in particolare, con riguardo alle utenze domestiche, le quali avrebbero goduto, per il 2014, di un’arbitraria agevolazione rispetto ai titolari di utenze non domestiche e, per l’appunto, nei confronti delle strutture alberghiere.

I Giudici pugliesi hanno condiviso la tesi

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