Nella Sentenza n. 12275 del 14 giugno 2016, la Corte di Cassazione afferma che il tributo Tari dovuto dal fallito a favore dell’Ente Locale o di una sua Società partecipata è un credito privilegiato del Comune.
Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno preliminarmente rilevato che la Tia è un prelievo di carattere tributario. In virtù della sua natura di entrata pubblica costituente “Tassa di scopo”, essa mira a fronteggiare una spesa di carattere generale ripartendone l’onere sulle categorie che potenzialmente possono usufruire del “Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”, anche se manca un
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