Nella Sentenza n. 240 del 20 febbraio 2018 del Tar Puglia, la questione controversa riguarda la validità o meno della Delibera, recante la determinazione delle tariffe Tari, adottata in ritardo ma entro il termine ultimo, intimato dal prefetto, per l’approvazione del bilancio. In particolare, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 era stato differito al 30 aprile 2016. Tuttavia, la Delibera in questione risulta adottata soltanto in data 15 luglio 2016. Il Comune, in considerazione del rinnovo elettorale dei suoi Organi, aveva ottenuto dal Prefetto un’ulteriore proroga di 20 giorni per l’approvazione del bilancio di previsione a partire dal 27 giugno 2016. Pertanto, in data 15 luglio 2016 l’Ente Locale ha provveduto ad approvare le tariffe Tari 2016.
I Giudici pugliesi affermano che la Deliberazione di approvazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei “servizi a domanda individuale” costituisce un allegato obbligatorio del bilancio preventivo, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 267/00. Quindi, la Delibera in questione risulta tempestiva rispetto al termine ultimo intimato dal Prefetto al Comune per l’approvazione del bilancio di previsione 2016. Di conseguenza, la Delibera di approvazione delle tariffe Tari adottata entro il termine di approvazione del bilancio è valida.