Nella Sentenza n. 1501 del 27 gennaio 2016, della Corte di Cassazione i Giudici di legittimità affermano che in tema di Tarsu, per gli anni 2002-2005, successivamente all’abrogazione dell’art. 39, comma 1, della Legge n. 146/94, e dell’art. 60 del Dlgs. n. 507/93, alle imprese produttrici di rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno si applica la disciplina di cui agli artt. 62 e 68 del Dlgs. n. 507/93, con le eccezioni previste dai commi 2 e 3 della norma relativamente alle aree, per natura e destinazione, improduttive di
rifiuti, ovvero a quelle produttive di rifiuti speciali che potevano godere di una riduzione di imposta quando i produttori fossero stati tenuti allo smaltimento. Sicché, ove, ai sensi dell’art.68, comma 2, lett. e), del Dlgs. citato, a mezzo di Regolamento comunale sia stata dichiarata l’assimilabilità di detti rifiuti a quelli urbani,il produttore deve essere assoggettato all’Imposta, senza che assuma rilievo che egli,volontariamente, provveda a smaltirli in proprio.




