Tarsu: diritto di accesso al ruolo per il contribuente

Nella Sentenza n. 2441 del 12 maggio 2016 del Tar Napoli, la Società ricorrente ha presentato ad un Comune istanza di accesso ai documenti, avente ad oggetto la visione ed estrazione di copia conforme dei ruoli nominativi integrali (riferiti alla Tarsu 2006-2009, 2010, 2011 e 2013 emessi dall’Ufficio “Tributi” del Comune) riferiti agli estratti entrati in possesso della Società a seguito d’interrogazione fiscale.

Rispetto alla predetta istanza si è formato silenzio diniego, oggetto della Pronuncia in commento, anche al fine di accertare il diritto della ricorrente all’accesso ai richiesti documenti.

La Sezione ha affermato la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

Le disposizioni sul diritto di accesso risultano di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo, in quanto in questo caso la valutazione sulla sussistenza di un interesse all’esibizione è fatta direttamente dalla Legge, e non va più svolta caso per caso.

La Sezione rileva che è indubbia, nel caso di specie, la sussistenza dell’interesse del contribuente a visionare gli atti propedeutici a procedure di riscossione, la cui richiesta non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte dell’Ente, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione della documentazione richiesta, senza alcun margine di discrezionalità.

Pertanto, prescindendo del tutto dalle astratte possibilità di tutela giurisdizionale, l’interesse conoscitivo rispetto ad atti originariamente destinati e, comunque, rivolti avverso uno specifico soggetto-contribuente, sussiste sempre in capo al contribuente in questione, potendo essere ricollegato a molteplici ulteriori aspetti quali, ad esempio, la necessità di meglio comprendere le ragioni dell’imposizione, i criteri di calcolo del Tributo richiesto e le circostanze alla base delle eventuali difficoltà insorte nella fase di notifica degli atti impositivi.