Nella Sentenza n. 8184 del 22 aprile 2015, la Corte di Cassazione ha osservato che il presupposto della Tarsu, secondo l’art. 62, del Dlgs. n. 507/93, è l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per cui, hanno affermato i Giudici di legittimità, l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione. Il relativo onere della prova incombe al contribuente.







