Tarsu: gli eredi non sono tenuti al pagamento della Tassa

Commissione Tributaria provinciale di Taranto, Sentenza n.816/3/2017 del 20 marzo 2017

 

Ai fini del pagamento della Tarsu, nessuna disposizione legislativa stabilisce la solidarietà dei coeredi del debitore, che rispondono pro-quota in base al principio generale di cui all’art.1295 del Cc.

In materia tributaria, la solidarietà fra gli eredi opera soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge come, ad esempio, per le Imposte dirette ex art. 65 del Dpr. n. 600/1973, per l’Imposta di successione ai sensi dell’art.36 del Dlgs. n.346/1990, e per l’Imposta di registro ex art.57 del Dpr. n.131/86.

Così si esprime la Commissione Tributaria di Taranto con la recente Sentenza n.816/17.

Il caso controverso di cui si è occupato il Giudice pugliese riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune impositore nei confronti di un coerede, con il quale veniva chiesto il pagamento della Tarsu per un immobile non dichiarato.

Il contribuente ha avuto ampia soddisfazione con la predetta Pronuncia, la quale fa proprie le eccezioni formulate dal patrocinatore.

La decisione è coerente con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cassazione Civile, Sentenza n. 6633 del 6 aprile 2016) secondo cui l’erede è comunque tenuto al pagamento della Tarsu a meno che non dimostri di non essere subentrato nella disponibilità o occupazione dell’immobile, per esempio con la presentazione della denuncia di cessazione dell’utenza ai fini Tarsu.

di Stefania Santorelli