Nella Sentenza n. 17292 del 13 luglio 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che, in tema di Tarsu, l’art. 72, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della Tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione.
Quindi, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento.







