Nell’Ordinanza n. 22010 del 21 settembre 2017 della Corte di Cassazione, un Comune aveva individuato 3 Categorie tariffarie per gli stabilimenti balneari e i campeggi:
-la Categoria n. 12 per gli stabilimenti balneari (Euro 10,32/mq.);
– la Categoria n. 13 per i campeggi (Euro 4,68/mq.);
– la Categoria n. 18/12 per le aree all’aperto destinate ad attività industriali e balneari (Euro 10,32/mq.).
I Giudici di legittimità si esprimono sulla Delibera comunale di determinazione delle tariffe Tarsu 2012, che distingue gli stabilimenti balneari dai campeggi, prevedendo tariffe più alte per i primi.
La Suprema Corte rileva che uno stabilimento balneare si pone come un complesso organizzato di beni e servizi che consentano la fruizione delle attrezzature a supporto della balneazione. Come tale, certamente si distingue da spiaggia annessa a campeggio, di cui alla Categoria 13. Pertanto, la classificazione dello stabilimento balneare in altra Categoria tariffaria appare rispettosa dei criteri, peraltro definiti “di massima” dallo stesso art. 68 del Dlgs. n. 507/93, per la determinazione delle macroaree per gruppi di attività o di utilizzazione. Quindi, la Delibera comunale in questione è legittima perché lo stabilimento balneare si distingue dalla spiaggia annessa a campeggio.
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 22010 del 21 settembre 2017