Nell’Ordinanza n. 26719 del 13 novembre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sul fatto che non è una condizione sufficiente, per l’esenzione automatica dalla Tarsu, la circostanza che un immobile sia di interesse culturale e artistico. La Suprema Corte rileva che l’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti sicché, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dall’art. 62, comma 2 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni d’inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.







