Tarsu: è onere del contribuente denunciare l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti

Nella Sentenza n. 10545 del 28 aprile 2017 della Corte di Cassazione, venivano impugnati 2 avvisi di accertamento notificati da una Società in materia di Tarsu per gli anni dal 2002 al 2008 relativi a 2 distinte unità immobiliari. La Suprema Corte chiarisce che il presupposto impositivo della Tarsu è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti alla Tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Dunque, i Giudici di legittimità sottolineano che l’art. 62 del Dlgs. n. 507/93, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal Giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere “debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”. Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che nel processo tributario l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino Tributi diversi (come, nel caso di specie, l’Ici e la Tarsu), stante la diversità strutturale delle suddette Imposte, oggettivamente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto, con l’unica deroga in materia di aree edificabili per effetto dell’intervento dell’art. 36, comma 2 del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06, secondo cui le Imposte di registro e le Imposte sul reddito sono tra loro collegate.