Nell’Ordinanza 5358 del 27 febbraio 2020 della Corte di Cassazione, viene contestata la qualifica con cui un Comune siciliano, per calcolare la Tarsu, aveva equiparato ad un albergo il Bed and Breakfast realizzato nell’immobile di proprietà di un contribuente, dove inoltre egli risiedeva.
I Giudici di legittimità chiariscono che l’applicazione di una determinata tariffa ai fini Tarsu, è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, in quanto lo stesso Legislatore, con l’art. 62, comma 4, del Dlgs. n. 507/1993, ha conferito agli Enti Locali il potere di applicare la tariffa in base all’attività economicamente svolta all’interno dell’immobile. Orbene, nel caso di specie,
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