Nell’Ordinanza n. 1344 del 18 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, i divieti di assimilazione, in presenza di determinati presupposti, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, non possono operare in assenza del Dm. richiamato dall’art. 195, comma 2, lett. e), del Dlgs n. 152/2006, anche se lo stesso articolo stabilisce che i rifiuti prodotti nelle attività commerciali con una superficie superiore a 2 volte il limite di 250 mq. non possono essere assimilati a quelli urbani, dovendo l’Azienda interessata occuparsi dello smaltimento dei rifiuti prodotti tramite appalto a ditte specializzate ed avendo diritto ad ottenere l’esenzione della Tarsu su tutta
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