Nella Sentenza n. 5047 del 13 marzo 2015 della Corte di Cassazione, la controversia verte sull’applicazione della Tarsu sulle superfici che una Società utilizzava a fini produttivi. Dai documenti del processo è emerso che il Comune, nei relativi regolamenti applicabili ratione temporis, ha assimilato i rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani.
I Giudici di legittimità hanno rilevato che l’esonero dalla privativa comunale, previsto in caso di comprovato avviamento al recupero dall’art. 21, comma 7, del Dlgs. n. 22/97 (“Decreto Ronchi“), determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall’art. 62, comma 3, del Dlgs. n.
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