Tarsu: se i rifiuti sono assimilabili a quelli urbani, il produttore deve essere assoggettato all’Imposta anche se li smaltisce in proprio

Nella Sentenza n. 1156 del 22 gennaio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che in tema di Tarsu, per gli anni dal 2002 al 2005, la disciplina applicabile ad un’impresa produttrice di rifiuti derivanti da pneumatici, dopo l’abrogazione dell’art. 39, comma 1, della Legge n. 146/94, e dell’art. 60 del Dlgs. n. 507/93, è quella contenuta agli artt. 62 e 68 del Dlgs. n. 507/93, per cui presupposto dell’imposta è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, salve le eccezioni espressamente previste e tra queste quelle di cui all’art. 62, commi 2 e 3, del Dlgs. n. 507/93, relativamente ad aree per natura e destinazione improduttive di rifiuti ovvero relativamente ad aree produttive di rifiuti speciali che potevano godere di una riduzione d’imposta quando i produttori fossero stati tenuti allo smaltimento.

Ai sensi dell’art. 68, comma 2, lett. e), del Dlgs. n. 507/93, quando a mezzo del Regolamento comunale sia stata dichiarata l’assimilabilità di detti rifiuti a quelli urbani, il produttore deve essere assoggettato all’imposta, essendo inoltre indifferente che egli volontariamente provveda a smaltirli in proprio.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 1156 del 22 gennaio 2016