Una Società ha proposto ricorso contro una cartella di pagamento Tarsu, relativa all’anno 2011, in relazione ad una vasta superficie in cui si trovavano uffici, archivi e servizi, ma anche un’area adibita a centrale telefonica non presidiata.
I Giudici della Ctp Caltanissetta, con la Sentenza n. 713 del 2 ottobre 2015, hanno rilevato che, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, la Tarsu è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con esclusione dell’aree scoperte che costituiscono pertinenze di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. L’applicazione della Tassa
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