Nell’Ordinanza n. 8813 del 30 marzo 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che, in tema di Tarsu, spetta al contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che perciò non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il Principio secondo il quale spetta all’Amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del Tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del Dlgs. n. 507/1993) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree in questione dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del Tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Dunque, per beneficiare dell’esclusione è necessario che il contribuente dichiari la produzione dei rifiuti speciali nella denuncia originaria o di variazione poiché incombe sull’Impresa contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, in quanto produttive di rifiuti speciali, possono beneficiare dell’esclusione dal computo della superficie complessiva imponibile ovvero della riduzione di tariffa.




