È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Dipartimento delle Finanze la Risoluzione 29 luglio 2014, n. 2/DF, titolata “Art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) – Dl. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 – Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille”.
La Nota di prassi risponde ai quesiti pervenuti al Dipartimento delle Finanze in merito alla modalità d’applicazione della maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille.
Dopo aver provveduto ad una breve ricognizione normativa in merito alla natura giuridica della Iuc, con particolare riferimento alla componente Tasi, il Mef ha ricordato che l’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/13, ha stabilito che la somma di Imu e Tasi per l’anno 2014 non può superare il limite del 10,6 per mille, o le altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili.
Successivamente, con l’art. 1, comma 1, lett. a), del Dl. 6 marzo 2014, n. 16, è stato disposto che, nella determinazione delle aliquote Tasi, possono essere superati i limiti stabiliti dalla disposizione sopra citata, della misura massima dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, con riferimento alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili.
Il Dipartimento delle Finanze ha individuato 2 tipologie di limiti all’applicazione delle disposizioni citate, riscontrabili nella somma Imu e Tasi per ciascuna categoria d’immobili (10,6 per mille o altre minori aliquote a seconda della tipologia d’immobile) e nell’aliquota massima Tasi per l’anno 2014 (la quale non può eccedere il 2,5 per mille).
Con riferimento alla somma Imu/Tasi, il limite generale è il 10,6 per mille, mentre le altre minori aliquote in relazione alle tipologie d’immobili sono pari al 6 per mille, con riferimento alle abitazioni principali “di lusso”, e il 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (riducibile all’1 per mille in virtù dell’eliminazione dell’Imu a decorrere dall’anno 2014 e del limite dell’applicazione Tasi fissato all’1 per mille).
Con riferimento ai fabbricati rurali ad uso strumentale, il Mef ha precisato che, dalla formulazione della norma, deve dedursi che l’imposizione Tasi sui fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare in alcun modo l’1 per mille e, quindi, su tale tipologia di immobili non può essere applicata la maggiorazione; invece, il limite massimo di applicazione della Tasi è pari al 2,5 per mille.
Il Mef ha fatto presente che resta nella discrezionalità dell’Ente decidere su quale dei 2 limiti utilizzare la maggiorazione dello 0,8 per mille, restando ferma la possibilità per l’Ente di ripartire l’aumento su entrambi i limiti.
Nel caso in cui il Comune decida di utilizzare tutta la maggiorazione dello 0,8 sul primo limite, può stabilire la somma Imu/Tasi fino all’11,4 per mille per gli altri immobili e al 6,8 per mille per l’abitazione principale “di lusso”, mentre il limite massimo di applicazione della Tasi resta fermo al 2,5 per mille.
Se l’Ente decide di modificare il secondo limite, l’aliquota Tasi massima può essere portata fino al 3,3 per mille, ma la somma Imu/Tasi deve restare ferma al 10,6 per mille per gli altri immobili e al 6 per mille per le abitazioni principali “di lusso”.
Nel caso in cui il Comune decida di ripartire la maggiorazione su entrambi i limiti, dovranno essere applicati pro-quota i criteri sopra riportati.
Il Dipartimento delle Finanze ha ricordato che il controllo del rispetto dei limiti sopra menzionati deve essere effettuato con riferimento a tutte le categorie di immobili oggetto della Delibera di fissazione delle aliquote.
Nel prosieguo della Risoluzione n. 2/DF, il Mef ha esposto alcuni esempi pratici di applicazione delle aliquote Imu/Tasi, a cui rinviamo per ulteriori approfondimenti in materia.