Nella Sentenza n. 1980 del 25 luglio 2017 del Tar Sicilia, la controversia in questione ha ad oggetto principalmente la Delibera con cui un Consiglio comunale ha determinato le aliquote Tasi per il 2014, nella parte in cui prevede che la stessa debba essere corrisposta esclusivamente dai possessori della prima abitazione e non anche dagli utilizzatori delle seconde case.
I Giudici siciliani osservano che l’art. 1 della Legge n. 147/13, dispone:
- al comma 669, il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili;
- al comma 671, che la Tasi
Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.




