“Tempo divisa”: rientra nell’orario di lavoro se il dipendente è obbligato ad indossarla solo durante il servizio

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con l’Interpello n. 1/2020, ha fornito un importante chiarimento in merito alla retribuibilità del “tempo divisa”, precisando che ove il datore di lavoro imponga al lavoratore di indossare la divisa durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, il tempo impiegato per indossarla e dismetterla rientra a tutti gli effetti nel concetto di orario di lavoro e, come tale, dovrà essere computato e retribuito.

La richiesta di parere, formulata al Ministero da parte di un’Organizzazione sindacale rappresentativa delle Amministrazioni locali, era volta a conoscere se il tempo impiegato dai dipendenti per indossare e dismettere la divisa possa essere incluso nell’orario di lavoro, in particolare in quegli Enti in cui non siano presenti, nella disciplina contrattuale nazionale, specifiche disposizioni al riguardo. Nel dettaglio, la Contrattazione collettiva degli Enti Locali non ha mai disciplinato la fattispecie del “tempo divisa”, lasciando aperta la problematica alla scelta dei singoli Enti.

Il Ministero del Lavoro, partendo dalla definizione di “orario di lavoro” fornita di cui all’art. 1 del Dlgs 66/2003, ha rilevato come tale adempimento non possa di per sé essere fatto rientrare nel concetto di “orario di lavoro”, in quanto il lavoratore, nel momento del cambio, non prestando alcuna attività lavorativa, non si troverebbe nell’esercizio delle sue funzioni. Tuttavia, non potendo rinvenire in ambito legislativo precise e specifiche indicazioni in merito al concetto di “tempo divisa”, la soluzione deve essere ricercata nell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

In proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che si debba distinguere tra i seguenti casi:

  • se il lavoratore ha avuto in dotazione gli indumenti di lavoro e dispone della possibilità di portarli al proprio domicilio, recandosi al lavoro con gli indumenti già indossati, il tempo impiegato per la vestizione non può essere considerato orario di lavoro;
  • se invece il datore di lavoro ha fornito al lavoratore determinati indumenti, con il vincolo però di tenerli e di indossarli sul posto di lavoro, il tempo necessario alla vestizione e svestizione rientra nel concetto di orario di lavoro e, come tale, andrà computato e retribuito.

In particolare, la Cassazione – Sezione Lavoro – con la Sentenza n. 11828/2013, ha espresso il Principio di diritto secondo cui, “ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo dove indossare la divisa (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione, l’operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”.

Tale Principio – ricorda il Ministero – oltre a trovare supporto anche a livello comunitario in seno all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Ue (si veda, tra le altre, la Sentenza 10 settembre 2015, causa C-266/14) è stato ribadito successivamente dalla stessa Cassazione (recentemente con Ordinanza n. 505/2019).

Sulla base di questa ricostruzione, dunque, il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa è incluso nell’orario di lavoro solo nel caso in cui l’Ente abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro. Viceversa, non è riconducibile a “orario di lavoro” l’ipotesi in cui i lavoratori non siano obbligati a indossare la divisa sul posto di lavoro e non abbiano l’obbligo di dismetterla alla fine dell’orario.