Ai sensi e per gli effetti dall’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”) – ora abrogato dall’art. 28, comma 1, lett. f), del Dlgs. n. 175/16 (“Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”) – le Amministrazioni pubbliche annoverate nell’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 (Enti Locali compresi), potevano costituire soltanto Società esercenti attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero assumere o mantenere direttamente partecipazioni, maggioritarie e minoritarie, di Società aventi la medesima finalità. Era sempre ammessa la costituzione
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