Tia: non deve essere pagata la parte variabile sulle aree dedicate ad attività che producono rifiuti speciali

Nella Sentenza n. 9858 del 13 maggio 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici aditi hanno respinto il ricorso proposto dal gestore della riscossione del tributo che contestava la decisione dei Giudici tributari in merito ad una controversia riguardante una falegnameria che affermava di non dover pagare la Tia perché provvedeva al corretto smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle proprie lavorazioni.

La Suprema Corte ha affermato che, in tema di Tarsu, con riguardo all’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/93 – secondo cui, “nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove

Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.