Nella Sentenza n. 4414 del 23 febbraio 2018 della Corte di Cassazione, analizzeremo il tema, ancora non pacifico, dell’applicazione dell’Iva sulla Tia. La Tia1 ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad Iva, dal momento che l’Iva, come qualsiasi altra imposta, deve colpire una qualche capacità contributiva; una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un’imposta, sia pure mirata o di scopo, cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso.
Il caso
Nel caso di specie, la Società concessionaria del “Servizio di
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