“Tia1”: abolita con l’emanazione del “Codice dell’ambiente”

Nella Sentenza n. 11212 dell’11 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici confermano il venir meno della “Tia1” e del regime transitorio riguardante l’istituzione della stessa Tassa dopo l’entrata in vigore del Dlgs. n. 152/2006 (“Codice dell’Ambiente”). In particolare, nel caso di specie, un contribuente si opponeva all’avviso di accertamento, inviatogli dal Comune, per mancato pagamento della “Tia1” relativa agli anni 2006-2009. Il contribuente sosteneva che il Tributo non fosse dovuto a seguito della sua soppressione disposta appunto dal “Codice dell’Ambiente”. La Suprema Corte afferma che alla data di entrata in vigore del Dlgs. n. 152/2006 avviene la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dall’art. 11 del Dpr. n. 158/1999, posto che, con la soppressione della tariffa di cui all’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti”, ed i “provvedimenti attuativi del Dlgs. n. 22/1997”. Dunque, in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (nel segno cioè della ultrattività) oltre ai Regolamentari “vigenti” e ai “provvedimenti attuativi del Dlgs. n. 22/1997”, nessun regime transitorio, correlato all’istituzione della “Tia1”, poteva residuare, all’indomani della soppressione di tale Tassa.