Trasferimenti erariali: corrisposti i contributi a ristoro delle minori entrate sugli immobili posseduti dai cittadini iscritti all’Aire

Trasferimenti erariali: corrisposti i contributi a ristoro delle minori entrate sugli immobili posseduti dai cittadini iscritti all’Aire

Con Decreto 19 giugno 2017, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, sono stati resi i contributi attribuiti ai Comuni per compensare i minori introiti sulle  unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti alla “Anagrafe degli italiani residenti all’estero” (Aire) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Il Provvedimento – che mette sul tavolo un totale di 6 milioni di Euro – è stato emanato in applicazione dell’art. 9-bis, comma 1, del Dl. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni con Legge 23 maggio 2014, n. 80, e recante “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” (c.d. “Piano casa”).

Ricordiamo che tale norma, novellando l’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11, aveva:

  • soppresso l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, qualora quest’ultima non risulti locata;
  • introdotto, a decorrere dall’anno 2015, l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani iscritti all’Aire e pensionati nei Paese di residenza, a condizione che l’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso.

L’implicazione di quest’ultima disposizione era la riduzione degli importi dovuti a titolo di Imu, Tasi e Tari sui fabbricati in questione ed è proprio per coprire questo minor gettito che il Decreto 19 giugno 2017 ha dato il “via libera” alla ripartizione del Fondo citato.

Gli importi che andranno a compensare le minori entrate di ogni singolo Comune sono riportati nell’Allegato “A” del Dm. in commento. Come precisato dal comma 2 dell’articolo unico del Dm., viene però fatta “espressa riserva di variazione, sia degli importi corrisposti in base al presente Decreto, che degli Enti beneficiari del contributo indicati nell’Allegato A, in relazione ad eventuali determinazioni di modifica rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze”.


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