La Direzione centrale della Finanza locale presso il Ministero dell’Interno, con la Circolare Dait n. 15 del 9 febbraio 2023, ha ricordato che il 31 marzo 2023 scade il termine entro il quale gli Enti Locali devono inviare alle Prefetture-Uffici del Governo la Certificazione per la richiesta di riversamento dell’Iva da essi sostenuta a seguito dell’affidamento in gestione a terzi dei Servizi non commerciali nel quadriennio 2019-2022, mediante riparto del “Fondo” istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (“Finanziaria 2000”) e regolamentato dal Dpr. n. 33/2001.
Ricordiamo che il richiamato art. 6, comma 3, Legge n. 488/99, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di “un Fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento a Iva di prestazioni di Servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’amministrazione (…) finalizzato al contenimento delle tariffe”.
L’art. 1, comma 711, della Legge n. 296/2006 (“Finanziaria 2007”), ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il dettato del sopra riportato art. 6, comma 3, prevedendo che il diritto sia riconosciuto per i servizi “non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti”. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpr. n. 33/2001, “ai fini della costituzione del ‘Fondo’ si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all’Imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli Enti Locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al ‘Trasporto pubblico locale’”, a condizione comunque che per essi sia previsto, come afferma il nuovo testo dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/1999, novellato dall’art. 1, comma 711, della “Finanziaria 2007”, “il pagamento di una tariffa da parte degli utenti”.
Come più volte sottolineato negli anni passati, i contenuti del Decreto non appaiono molto chiari, dal momento che inizialmente viene fatto riferimento esclusivo ai Servizi non commerciali ai fini Iva (ai sensi, dunque, degli artt. 3 e 4, del Dpr. n. 633/1972), mentre in seconda battuta vengono inseriti nella previsione anche i Servizi che “ove prestati [direttamente] dagli Enti Locali, sarebbero considerati esenti” [servizi questi che dunque sono da considerarsi commerciali ai fini Iva, pur essendo ricompresi tra quelli soggetti al regime di esenzione, di cui all’art. 10 del Dpr. n. 633/1972] ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’Imposta.
Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 244/2007, i Servizi da considerare per la quantificazione della somma da richiedere a rimborso, tramite la Certificazione da inviare entro il 31 marzo 2023, saranno solo e soltanto quelli “tariffati” per i quali è venuta meno la rilevanza ai fini Iva (quindi “non commerciali”, come prevede la norma) a seguito dell’esternalizzazione ad un soggetto terzo e che, in caso di gestione diretta dell’Ente Locale, sarebbero “esenti” oppure “fuori campo Iva”.
Informalmente, i tecnici della Finanza locale hanno tra l’altro confermato che il termine “tariffa” deve essere interpretato in senso atecnico, ovvero non deve riferirsi solo e soltanto al corrispettivo di prestazione di servizi (che sarebbero) rilevanti ai fini Iva, bensì in generale a qualunque entrata (anche tassa, quindi) finalizzata alla copertura anche se parziale di uno specifico servizio.
Ricordiamo peraltro che, con Dlgs. n. 23/2011, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’Iva per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e, successivamente, con Dlgs. n. 68/2012, la fiscalizzazione dello stesso è stata estesa anche alle Province delle Regioni a Statuto ordinario.
Inoltre, a partire dall’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. e), della Legge n. 228/2013, la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’Iva Servizi non commerciali è stata disposta anche per i Comuni della Regione Sardegna.
Dunque, i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni a Statuto speciale e le Province delle Regioni a Statuto ordinario non sono più tenuti a presentare la Certificazione di cui al Dpr. n. 33/2001, per ottenere il contributo Iva per Servizi non commerciali, mentre per il quadriennio 2019-2023 potranno presentare la Certificazione, entro il 31 marzo 2023, le Province della Regione Sardegna, le Comunità montane, le Unioni e i Consorzi per le Regioni a Statuto ordinario e per la Regione Sardegna.
Si ricorda che la Certificazione deve essere trasmessa solo ed esclusivamente alla competente Prefettura, la quale, entro il 15 maggio 2023, dovrà inserire gli importi riferiti al quadriennio 2015-2018, facendo attenzione alla data di invio del Certificato, sull’apposita procedura attivabile sulla intranet ministeriale, provvedendo a scannerizzare il certificato e darne successivamente comunicazione alla Direzione centrale della Finanza locale presso il Ministero dell’Interno.
I Certificati inviati oltre i termini di scadenza indicati (31 marzo 2023), fa fede il timbro postale, verranno accantonati e sarà notificata agli Enti interessati l’avvenuta perdita del diritto e la non ammissione alla contribuzione erariale.