Trasferimenti erariali: emanato il Decreto contenente le modalità di riparto dei contributi spettanti alle fusioni di Comuni per l’anno 2019

Pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno 25 giugno 2019, contenente le modalità e i criteri oltre che i termini di riparto e attribuzione dei contributi spettanti per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del Tuel, ai nuovi Comuni istituiti a seguito di processi di fusione realizzate negli anni 2012 e seguenti.

L’emanazione di questo Decreto fa seguito al Comunicato 26 giugno 2019, relativo alla ripartizione del “Fondo” per l’anno 2019 stabilito dalla Conferenza Stato, Città ed Autonomie locali nella seduta del 6 giugno 2019 .

Il Decreto in esame, come ogni anno, prevede l’attribuzione, per un periodo massimo di 10 anni, di un contributo straordinario, commisurato ad una quota pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi Enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a Euro 2 milioni per ciascuna fusione.

Qualora le richieste di contributo risultino superiori rispetto al “Fondo” stanziato, per la determinazione del quantum del trasferimento erariale occorrerà dare priorità alle fusioni avvenute da più anni, attribuendo ad esse un coefficiente di maggiorazione del 4% per anzianità di contributo di un anno e di un incremento del 4% per ciascun ulteriore anno di anzianità di contributo. Nel caso opposto in cui le richieste risultino inferiori all’entità del “Fondo” stanziato, le risorse non ancora ripartite verranno distribuite in base alla popolazione residente ed al numero dei Comuni preesistenti alla fusione.

Le modalità appena descritte si ripetono qualora risultino ulteriori risorse eccedenti da ripartire tra i Comuni coinvolti.

Per quanto riguarda il termine entro il quale inviare la richiesta per ottenere i contributi, spetta alla Regione inviare copia della Legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione sul Bur, al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale della Finanza locale – Piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma – Ufficio Sportello Unioni, all’indirizzo Pec finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Qualora la richiesta sia inviata nel rispetto del suddetto termine, il computo del giorno dal quale far decorrere il contributo parte dall’anno in corso alla richiesta, se inviato entro il mese di gennaio, o dall’anno successivo se la richiesta, sempre inviata nei termini, pervenga dal mese di febbraio in poi.

La procedura appena descritta deve essere seguita anche nel caso in cui vi sia un incremento dei Comuni coinvolti nelle fusioni già in essere.

L’ampliamento del numero degli Enti Locali coinvolti tuttavia comporta una rideterminazione del contributo stesso al Comune che ha determinato l’ampliamento, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo al Provvedimento regionale, mantenendo la decorrenza originaria delle quote di contributo già erogate e riconoscendo la prosecuzione del contributo per il previsto decennio al Comune che ha generato l’ampliamento della fusione.