Trasferimenti erariali: entro il 30 aprile 2017 possibile chiedere il finanziamento di interventi di bonifica da amianto di edifici pubblici

Con il Dm. 21 marzo 2017, pubblicato nei giorni scorsi sul proprio sito, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha annunciato la proroga al 30 aprile 2017 del termine per richiedere i contributi 2016 per la bonifica da amianto all’interno di edifici pubblici.
Il termine era stato inizialmente fissato al 30 marzo 2017 dall’art. 3, comma 1, del Decreto Direttoriale n. 1/Sta del 10 gennaio 2017.
Il Fondo di riferimento è stato istituito presso il Dicastero dell’Ambiente dall’art. 56, comma 7, della Legge n. 221/2015 (c.d. “Collegato Ambiente”), con l’intento di finanziare la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto. La dotazione finanziaria è di Euro 5,536 milioni per l’anno 2016 e di Euro 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
I Progetti finalizzati alla rimozione e allo smaltimento di amianto e cemento-amianto negli edifici pubblici sono finanziabili fino a un importo massimo di 15.000 Euro.
Le domande devono essere corredate da una Relazione tecnica asseverata di un Professionista abilitato che chiarisca la destinazione d’uso dei beni o dei siti nei quali si conta di mettere in campo l’intervento, nonché la destinazione d’uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali, le modalità di intervento di bonifica proposto, la stima dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a finanziamento e il cronoprogramma orientativo delle attività.
Il Decreto stabilisce, ai fini della valutazione delle domande, i seguenti criteri di priorità:
- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a 100 metri da Asili, Scuole, Parchi gioco, Strutture di accoglienza socio-assistenziali, Ospedali, Impianti sportivi;
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di Enti di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri Enti e Amministrazioni in merito alla presenza di amianto;
- interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi dall’erogazione del contributo;
- interventi relativi ad edifici pubblici collocati all’interno di un Sito di interesse nazionale e/o inseriti nella mappatura dell’amianto ai sensi del Dm. n.101 del 18 marzo 2003.
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