Trasferimenti erariali: pubblicato il Decreto per il contributo statale all’incremento dell’indennità di funzione dei Sindaci

Come si apprende dal Comunicato 31 maggio 2022 e della relativa Circolare n. 60 del 31 maggio 2022 della Direzione centrale della Finanza locale, pubblicati sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è stata diffuso il Decreto interministeriale 30 maggio 2022 per il riparto del “Fondo” di Euro 110 milioni per l’anno 2022 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, per l’incremento dell’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle stesse Regioni, come stabilito dall’art. 1, comma 583, della Legge n. 234/2021.

Tale norma ha previsto che, a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni, nelle seguenti misure:

a) 100% per i sindaci metropolitani;

b) 80% per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45% per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35% per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30% per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29% per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22% per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16% per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

Però, come stabilito dal comma 584, in sede di prima applicazione, l’indennità di funzione è adeguata al 45% nell’anno 2022 e al 68% nell’anno 2023 delle misure sopra indicate e che, a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

Anche le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto sopra indicato

A titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l’incremento dell’indennità di funzione, (compro il rateo relativo all’indennità di fine mandato) è stato istituito il Fondo ora oggetto di ripartizione secondo i criteri definiti nell’Allegato “A – Nota metodologica” del Decreto in commento, e nelle misure indicate nell’allegato B “Piano di riparto”.

Tale riparto è previsto dall’art. 57-quater, comma 2, del Dl. n. 214 del 26 ottobre 2019, come incrementato dall’art. 1, comma 586, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e tiene conto della progressività delle percentuali di incremento relative agli anni 2022 e 2023 in relazione ad ogni Ente distinto per classe demografica.

I Comuni beneficiari sono eventualmente tenuti a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere.

Tra le risorse correlate al Decreto si trovano l’Allegato “A – Nota metodologica e l’Allegato “B – Piano di riparto.