La Direzione centrale della Finanza locale presso il Ministero dell’Interno, con la Circolare Fl. n. 4/2014 del 18 febbraio 2014, ha ricordato che il prossimo 31 marzo 2014 scade il termine entro cui gli Enti Locali devono inviare alle Prefetture-Uffici del Governo la certificazione per la richiesta di riversamento dell’Iva da essi sostenuta a seguito dell’affidamento in gestione a terzi dei servizi non commerciali nel quadriennio 2010-2013, mediante riparto del Fondo istituito dall’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 (“Finanziaria 2000”) e regolamentato dal Dpr. n. 33/01.
Ricordiamo che il richiamato art. 6, comma 3, Legge n. 488/99, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di “un Fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento a Iva di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’amministrazione (…) finalizzato al contenimento delle tariffe (…)”.
Come già più volte sottolineato, l’art. 1, comma 711, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”), ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il dettato del sopra riportato art. 6, comma 3, prevedendo che il diritto sia riconosciuto per i servizi “non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti”. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Dpr. n. 33/01, “ai fini della costituzione del Fondo si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli Enti Locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale”, a condizione comunque che per essi sia previsto, come afferma il nuovo testo dell’art. 6, comma 3, della Legge n. 488/99 novellato dall’art. 1, comma 711, della “Finanziaria 2007”, “il pagamento di una tariffa da parte degli utenti”.
Come già avuto modo di sottolineare negli anni passati, i contenuti del Decreto non appaiono molto chiari, dal momento che inizialmente viene fatto riferimento esclusivo ai servizi non commerciali ai fini Iva (ai sensi dunque degli artt. 3 e 4 del Dpr. n. 633/72), mentre in seconda battuta vengono inseriti nella previsione anche i servizi che “ove prestati [direttamente] dagli Enti Locali, sarebbero considerati esenti” [servizi questi che dunque sono da considerarsi commerciali ai fini Iva, pur essendo ricompresi tra quelli soggetti al regime di esenzione, di cui all’art. 10 del Dpr. n. 633/72] ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’Imposta”.
Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 244/07, i servizi da considerare per la quantificazione della somma da richiedere a rimborso sull’anno 2014, tramite la certificazione da inviare entro il 31 marzo 2014, saranno solo e soltanto quelli “tariffati” per i quali è venuta meno la rilevanza ai fini Iva (quindi “non commerciali”, come prevede la norma) a seguito dell’esternalizzazione ad un soggetto terzo e che, in caso di gestione diretta dell’Ente Locale, sarebbero “esenti” oppure “fuori campo Iva”.
Informalmente, i tecnici della Finanza locale hanno tra l’altro confermato che il termine “tariffa” deve essere interpretato in senso atecnico, ovvero non deve riferirsi solo e soltanto al corrispettivo di prestazione di servizi (che sarebbero) rilevanti ai fini Iva, bensì in generale a qualunque entrata (anche tassa, quindi) finalizzata alla copertura anche se parziale di uno specifico servizio. Ricordiamo che, con Dlgs. n. 23/11, è sopraggiunta la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’Iva per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e, successivamente, con Dlgs. n. 68/11, la fiscalizzazione dello stesso è stata estesa anche alle Province delle Regioni a statuto ordinario.
A partire dall’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. e), della Legge n. 228/12, la fiscalizzazione del contributo per il rimborso dell’Iva servizi non commerciali è stata disposta anche per i Comuni della Regione Sardegna.
Pertanto, i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale e le Province delle Regioni a statuto ordinario non sono più tenuti a presentare la certificazione di cui al Dpr. n. 33/01, per ottenere il contributo Iva per servizi non commerciali, mentre per il quadriennio 2010-2014, potranno presentare la certificazione, entro il 31 marzo 2014, le Province della Regione Sardegna, le Comunità montane, le Unioni e i Consorzi per le Regioni a statuto ordinario e per la Regione Sardegna.
Il contributo non è previsto per gli Enti Locali delle Regioni Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.
Si ricorda che la certificazione deve essere trasmessa solo ed esclusivamente alla competente Prefettura, la quale, entro il 30 maggio 2014, dovrà inserire gli importi riferirti al quadriennio 2010/13, facendo attenzione alla data di invio del certificato, sull’apposita procedura attivabile sull’intranet ministeriale, provvedendo a scannerizzare il certificato e darne comunicazione, successivamente, alla Direzione centrale della Finanza locale presso il Ministero dell’Interno.
I certificati inviati oltre i termini di scadenza indicati (31 marzo 2014), verranno accantonati e sarà notificata agli Enti interessati l’avvenuta perdita del diritto e la non ammissione alla contribuzione erariale.
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