Facendo seguito al Comunicato n. 2 del 22 ottobre scorso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha reso noto che è in corso di pubblicazione il Dm. Interno 11 novembre 2020, inerente il “Riparto di un acconto di 500 milioni di Euro, di cui 400 milioni di Euro a favore dei Comuni e 100 milioni di Euro a favore delle Province e Città metropolitane, delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti Locali – istituito dall’art. 106, comma 1, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – previste dall’art. 39, comma 1, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126”.
Al Decreto, già diffuso nell’apposita Sezione “Decreti” del Portale del Viminale, è allegata una Nota metodologica che chiarisce le modalità di riparto dell’acconto delle risorse in favore dei Comuni, per un totale di Euro 400 milioni.
Secondo la Nota metodologica in questione, sono ripartiti Euro 150 milioni quale acconto per il sostegno del Servizio di “Trasporto scolastico” sulla base dei dati storici e in ragione di 2 criteri:
La restante quota di Euro 250 milioni è destinata a spese di natura sociale emergenti per effetto delle conseguenze economiche dell’emergenza.
L’acconto delle risorse incrementali dello stesso “Fondo” per Province e Città metropolitane, per un importo complessivo pari a Euro 100 milioni è assegnato per il 50% sulla base del numero di Scuole secondarie di secondo grado, Anno scolastico 2019/2020, e per l’altro% sulla base del numero di alunni delle Scuole secondarie di secondo grado, Anno scolastico 2019/2020.
Gli allegati B e C illustrano le misure dell’acconto attribuite ai Comuni.
Facendo seguito al Comunicato n. 4 del 22 ottobre scorso, con il nuovo Comunicato 17 novembre 2020, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha reso noto che è in corso di pubblicazione il Dm. Interno, di concerto con il Mef, datato 11 novembre 2020, recante “Riparto del ‘Fondo per il sostegno ai Comuni in deficit strutturale che hanno Deliberato la ‘procedura di riequilibrio finanziario’, e che alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto risultano avere il ‘Piano di riequilibrio’ approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di Pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale”, previsto dall’art. 53, comma 2, del Dl. 14 agosto 2020, n. 104.
Come noto, la disposizione citata ha istituito, presso il Ministero Interno, un “Fondo”, con una dotazione di Euro 100 milioni per l’anno 2020 e di Euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da destinare al sostegno finanziario agli Enti Locali che si sono venuti a trovare in difficoltà finanziarie a causa dell’applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2020 che, chiamata ad esprimersi circa la riformulazione del “Piano di riequilibrio” del Comune di Reggio Calabria, aveva sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2-ter, del Dl. n. 34/2019.
Si ricorda che, secondo il predetto art. 38 del Dl. n. 34/2019, gli Enti che avevano rimodulato o riformulato il “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale” ai sensi dell’art. 1, comma 714, della Legge n. 208/2015, entro il 14 febbraio 2019 (prima dunque della Sentenza della Corte costituzionale n. 18/2019) avrebbero potuto riproporre il “Piano” adeguandolo alla normativa vigente, riportando “il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del ‘Piano’ modificato”. Infatti, proprio l’indicazione del Legislatore circa il ricalcolo del disavanzo è stata oggetto dei rilievi del Giudice costituzionale, che ha censurato il riferimento ad “altri disavanzi”, ponendo la questione sul rispetto degli equilibri di bilancio.
La Corte ha affermato in proposito che “è fuor di dubbio che ogni bilancio consuntivo può avere un solo risultato di amministrazione, il quale deriva dalla sommatoria delle situazioni giuridiche e contabili degli esercizi precedenti fino a determinare un esito che può essere positivo o negativo. Consentire di avere più disavanzi significa, in pratica, permettere di tenere più bilanci consuntivi in perdita”. Non è la durata ventennale fissata dalla Tabella dell’art. 38, comma 1-terdecies, del Dl. n. 34/2019 (della quale, pure, la Sezione regionale della Corte dei conti aveva chiesto l’illegittimità) ad essere incostituzionale, ma la possibilità di manipolare il deficit attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi.
Con Dm. Interno, di concerto con il Mef, saranno ripartite le predette risorse tra i Comuni che hanno deliberato la “procedura di riequilibrio finanziario” di cui all’art. 243-bis del Tuel, che alla data di entrata in vigore del citato Dl. n. 34/2019 risultavano avere il “Piano di riequilibrio” approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di Pronunce della Corte dei conti e della Corte Costituzionale.
Al Decreto, già diffuso nell’apposita Sezione “Decreti” del Portale dell’Interno, sono allegati l’elenco degli Enti beneficiari e una Nota metodologica che chiarisce le modalità di riparto delle risorse in parola.