Nella Delibera n. 131 dell’8 novembre 2016 della Corte dei conti Sardegna, la richiesta di parere riguarda l’applicabilità dei vari limiti e vincoli alla capacità assunzionale e alla spesa per il personale statuiti dal Legislatore nazionale nell’ipotesi di futuro trasferimento ad un Ente Locale delle funzioni e del personale assunto tramite concorso pubblico da un Consorzio “Zona industriale regionale”. La Sezione rileva che, nei casi di trasferimento di personale ad altro Ente pubblico derivante dalla soppressione di un Ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non è applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica.
Tuttavia, la deroga al detto vincolo comporta il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. La Sezione ritiene che quanto sopra affermato può e deve trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui l’assorbimento del personale imposto dalla normativa regionale sia correlato ad un trasferimento di funzioni proprie ed esclusive della Regione in questione.




