Trasmissione telematica dei corrispettivi: definite le Istruzioni per ottenere il bonus sull’acquisto o adattamento dei “misuratori fiscali”

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28 febbraio 2019, ha fornito ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, le Istruzioni per beneficiare del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa di nuova generazione, utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2, comma 6-quinquies, del Dlgs. n. 127/2015, dal 1° gennaio 2020 chi effettua commercio al dettaglio dovrà memorizzare e trasmettere telematicamente alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, data anticipata al 1° luglio 2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore ad Euro 400.000.
Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre un contributo – per la verità ritenuto da molti limitato rispetto al costo effettivo che gli interessati si troveranno a dover sostenere – pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento.
Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.
Viene concesso all’esercente come credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite Modello “F24”, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Il credito deve essere indicato nella Dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella Dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il Modello “F24” deve essere presentato esclusivamente tramite i Servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il Provvedimento in commento è rivolto ai commercianti al minuto che utilizzano i “misuratori fiscali”, per cui si tratterà di comprendere nei prossimi mesi se e come la novità normativa in esame inciderà sui servizi Iva prestati dagli Enti Locali, rientranti nel richiamato art. 22 del Dpr. n. 633/1972 (es. “Mensa scolastica”, “Trasporto scolastico”), ma che non prevedono l’utilizzo di “misuratori fiscali”.
Se, come sostenuto da una parte della dottrina, l’esonero dall’utilizzo di tali strumenti da parte degli Enti Locali previsto dall’art. 2, comma 1, lett. qq), del Dpr. n. 696/1996, per i servizi rientranti nel citato art. 22 del Dpr. n. 633/1972 è condizione sufficiente a ritenere tali Enti esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, sarebbe auspicabile che ciò venisse confermato perentoriamente dall’Agenzia delle Entrate, indicando espressamente i soggetti o i servizi esclusi.
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