“Trasporto locale”: pubblicato il Decreto per il rimborso Iva a Unioni di Comuni, Consorzi, Province sarde e Città metropolitana di Cagliari

È stato pubblicato il Decreto 14 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno e consultabile sul sito della Finanza Locale in cui si approva la modalità di certificazione, per l’anno 2022, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’Iva relativa ai contratti di servizio stipulati per la gestione del “Trasporto pubblico locale” di Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti Locali, Comunità montane, Province della Regione Sardegna e Città metropolitana di Cagliari.

Sono esclusi gli Enti appartenenti alle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia che possono richiedere il contributo statale a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’Iva in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di “Trasporto pubblico locale” ai sensi del Dlgs. 19 novembre 1997, n. 422.

Gli Enti beneficiari del contributo possono presentare apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione centrale per la Finanza locale, con le modalità ed i termini descritti dal Decreto. 

La modalità di certificazione prevista è presente nell’Area riservata del Sistema certificazioni Enti Locali (“Area Certificati – Tbel, altri certificati”) accessibile dal sito web della Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.

La Certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nella predetta “Area certificati”. 

Per la validità della comunicazione, gli Enti Locali che possono beneficiare del contributo, devono presentare la richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini: 

  • Modello “B” (preventivo 2022) a partire dal 31 gennaio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2022; 
  • Modello “B1” (consuntivo 2021) a decorrere dal 31 marzo 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2022.

L’eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, come si può leggere dal Decreto, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento.