“Trasporto scolastico”: copertura integrale del Servizio a carico dell’utenza

Nella Delibera n. 76 del 25 luglio 2019 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco ha chiesto se, nella determinazione del costo relativo all’espletamento del Servizio di “Trasporto scolastico”, il Comune sia tenuto a stabilire la misura percentuale di partecipazione finanziaria dell’Ente Locale e quantificare la residua parte di costi da finanziare mediante tariffe a carico dell’utenza o se il costo del servizio debba essere integralmente coperto dall’utenza.

La Sezione ha rilevato che il Servizio di “Trasporto scolastico” è a tutti gli effetti un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, escluso dalla disciplina normativa dei “servizi pubblici a domanda individuale”, che individua un sistema di predeterminazione della misura percentuale della quota dei costi complessivi di tutti i “servizi pubblici a domanda individuale” che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.

La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta pertanto che per il “Trasporto scolastico” siano definite dall’Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall’art. 117 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel).

In effetti, per tutti i servizi pubblici, anche non definibili “a domanda individuale”, come nella specie, l’art. 117 del Tuel stabilisce che “gli Enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione.

I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’Ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’Ente o per effetto del modello organizzativo di Società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici”.

Pertanto, fermo restando che l’erogazione del servizio pubblico debba avvenire in equilibrio ai sensi dell’art. 117 del Tuel, l’erogazione dello stesso, non solo non può essere gratuita per gli utenti, ma la sua copertura deve avvenire mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il Servizio, di modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al Servizio e poste a carico dell’utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo.

Tuttavia, la Sezione chiarisce che l’art. 5 del Dlgs. n. 63/2017 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il Servizio di “Trasporto” vada realizzato “senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli Enti Territoriali” e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta da parte dell’utenza quale corrispettivo della prestazione ricevuta.

Quindi, ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’Ente Locale, il quadro normativo sopra delineato, secondo la Sezione, non consente l’erogazione gratuita del Servizio di “Trasporto pubblico scolastico”, Servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del Servizio.