Trattamento accessorio: la previsione di nuove P.O., negli Enti senza dirigenza, non può essere finanziata con gli spazi assunzionali

Nella Delibera n. 1 del 26 febbraio 2021 della Corte dei conti Toscana, un Sindaco si è rivolto alla Sezione controllo e, richiamata la disciplina vigente in materia di assunzioni, in virtù della quale dispone di capacità assunzionale per l’anno 2021, ha rappresentato al contempo la necessità di istituire nuove Posizioni organizzative attesa la “fase di profonda riorganizzazione” in cui versa. Ciò posto, l’Ente ha chiesto se sia possibile utilizzare parte delle risorse destinate alle assunzioni per finanziare il trattamento accessorio di nuove Posizioni organizzative, contestualmente riducendo gli spazi assunzionali nel periodo 2021/2024, così come previsto dall’art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018.

Il quesito fa leva sull’art. 11-bis, comma 2, del citato Dl. n. 135/2018, secondo cui, “fermo restando quanto disposto dall’art. 1 commi 557-quater e 562 Legge n. 296/2006, per i Comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’art. 23, comma 2, Dlgs. n. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e seguenti del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl.) relativo al personale del Comparto ‘Funzioni locali’ – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto Ccnl. e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, del medesimo Ccnl., attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”, per sollecitare la disapplicazione del limite posto dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale.

La ratio dell’art. 11-bis, comma 2 citato, infatti è, con tutta evidenza, quella di introdurre una deroga all’art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017 (richiamato anche dall’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del Dl. n. 34/2019 in riferimento ai limiti del trattamento accessorio del personale). Tale deroga consente, ai soli Comuni privi di dirigenza, di sottrarre dall’applicazione del limite di cui al citato art. 23 (consistente nell’invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio del personale rispetto agli importi del 2016) le indennità dei soggetti titolari di Posizione organizzativa, attingendo alle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma ciò soltanto a concorrenza del differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto Ccnl. e l’eventuale maggiorazione delle medesime retribuzioni successivamente attribuita ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, del medesimo Ccnl. Restano fermi in ogni caso i limiti di spesa per il personale di cui ai commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006.

Secondo la Sezione, il già chiaro tenore letterale della norma ed il suo ambito di applicazione risultano ancor più evidenti laddove si legga l’art. 11-bis citato in combinato disposto con le previsioni recate dal nuovo Ccnl. – Comparto “Enti Locali”, ed in particolare con gli artt. 13, comma 3, e 67, comma 7. Infatti, da tale lettura risulta che l’operatività della disciplina recata dall’art. 11-bis comma 2 del Dl. n. 135/2018 si è di fatto esaurita al 20 maggio 2019, data entro la quale le Posizioni organizzative ricadenti nell’ambito (soggettivo) di applicazione dell’art. 11-bis medesimo dovevano comunque cessare, così come chiaramente previsto dall’art. 13, comma 3, Ccnl., e come chiarito dall’Aran. Opinare diversamente, e dunque ammettere che l’art. 11-bis possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, sarebbe come ammettere una capacità ultrattiva della disposizione in parola, che non può ritenersi consentita. Conclusivamente, le considerazioni svolte non consentono l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018 a Posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, in quanto trattasi di norma di stretta applicazione volta a disciplinare, all’indomani della sottoscrizione del nuovo Ccnl. Comparto “Enti Locali”, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative.