Trattamento accessorio nei Comuni di ridotte dimensioni: si applica comunque l’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10

Nella Delibera n. 103 del 30 ottobre 2014 della Corte dei conti Basilicata viene chiesto se le risorse da assoggettare a contenimento, ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis del Dl. n. 78/10, siano integralmente identificabili con quelle che confluiscono nei “Fondi delle risorse decentrate” ovvero comprendano anche quelle diverse, rivenienti dal bilancio dell’Ente, destinate al finanziamento del “trattamento accesssorio spettante ai titolari di posizioni organizzative negli enti di minore dimensione geografica”(ai sensi degli artt. 8 e seguenti del Ccnl. di Settore 31 marzo 1999 e dell’art. 17, comma 2, lett. c), del Ccnl. di Settore 1° aprile 1999).La Sezione, nella fattispecie in esame, attua il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie nella Delibera n. 26/2014, e cioè che“le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del Ccnl. 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, convertito con modificazioni in Legge n. 122/10, e successive modificazioni”.