Trattamento accessorio personale: ammontare delle risorse destinate annualmente da ciascun Comune non può superare l’importo 2016

Nella Delibera n. 264 del 5 ottobre 2017 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere sull’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/17 che, a decorrere dal 1°gennaio 2017, abroga espressamente il previgente art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15. Ne consegue che il tetto del trattamento accessorio (l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli Enti comunali) è costituito dall’ammontare “complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale” di ciascun Ente comunale determinato per l’anno 2016.

L’unica eccezione è prevista per Enti Locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla Contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del Patto di stabilità interno del 2015. In tal caso è consentito di fissare il tetto del trattamento accessorio nell’importo “determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.

Dunque, stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 1, comma 236 della Legge n. 208/15, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascun Ente comunale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.