E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 103 del 4 maggio 2019 il Dpcm. 8 marzo 2019, recante “Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le Regioni a Statuto ordinario e le Città metropolitane”, attuativo della disposizione prevista dall’art. 23, comma 4, del Dlgs. n. 75/2017, disciplinante le possibilità di incremento, in via sperimentale, dei fondi del trattamento accessorio delle Regioni a Statuto ordinario e delle Città metropolitane.
Il Decreto, giunto a quasi 2 anni dalla sua previsione, consente di dare attuazione alla citata disposizione del Dlgs. n. 75/2017, determinando i parametri ed il limite di incremento dell’ammontare della componente variabile dei fondi per la Contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale.
Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, il Decreto ha individuato un’unica percentuale, identica per entrambe le tipologie di Enti, fissata nella misura del 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.
Diversamente, gli elementi di differenziazione tra gli Enti interessati si riscontrano con riferimento ai parametri che le Amministrazioni devono rispettare.
In particolare, per entrambi gli Enti:
- resta fermo il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto previsto dall’art. 1 comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, ovvero la media dei costi del triennio 2011/2013;
- nell’anno precedente, deve essere stato rispettato il “Pareggio di bilancio”;
- è richiesto il rispetto del termine di pagamento dei debiti di natura commerciale previsto dall’art. 41, comma 2, del Dl. n. 66/2014, come risultante dall’Indicatore di tempestività dei pagamenti;
- è richiesto inoltre il rispetto di precisi valori finanziari, tra i quali il limite di valore pro-capite complessivo dei fondi per le risorse decentrate dell’anno precedente a quello di riferimento, che per le Regioni non deve superare Euro 11.937 e per le Città metropolitane Euro 8.437.




