“Tregua fiscale”: emanata una Circolare omnibus con i chiarimenti sulle norme previste dalla “Legge di bilancio 2023”

Con il Comunicato-stampa 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che nella stessa data è stata emanata la Circolare n. 2/E, contenente i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di “tregua fiscale” previste dalla “Legge di bilancio 2023” (Legge n. 197/2022, vedi Entilocalinews n. 2 del 9 gennaio 2023).
Tale Circolare si va ad aggiungere alla n. 1/E del 13 gennaio 2023 (vedi Entilocalinews n. 3 del 16 gennaio 2023) relativa alla definizione agevolata degli Avvisi bonari, ossia quelle Comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della Dichiarazione fiscale che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare.
Rinviando per tutti i dettagli alla lettura della citata Circolare n. 2/E, in questa sede ricordiamo che con tale Documento, molto articolato, l’Amministrazione finanziaria fornisce indicazioni in merito alla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a Imposte sui redditi, Iva e Irap commesse fino al 31 ottobre 2022, sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle Dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, e su come regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
La Nota contiene inoltre indicazioni sulla cancellazione dei debiti minori di importo fino a Euro 1.000 affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La Circolare contiene altresì indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente (definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di Giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione).
Nel Documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari ad Euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in 2 rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Vengono poi fornite indicazioni in merito al “ravvedimento operoso speciale”, introdotto dalla “Legge di bilancio 2023”, che permette di regolarizzare le violazioni concernenti le Dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’Imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale. Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento.
La Circolare chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni sostanziali “dichiarative” e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, mentre non sono definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del Dpr. n. 600/1973, e n. 54-bis del Dpr. n. 633/1972, e le violazioni formali.
Nel caso del “ravvedimento speciale” è possibile ricorrere all’istituto della compensazione.
In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del Dpr. n. 600/1973.
La “Legge di bilancio 2023” ha previsto anche la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge.
Possono essere definiti:
- gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex art. 5-ter del Dlgs. n. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023;
- gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili, o siano notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.
Riguardo alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate, la procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.
La Circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, cioè essere decorso il termine ordinario di pagamento. È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’art. 15-ter, del Dpr. n. 602/1973.
D’intesa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la Circolare n. 2/E dedica poi spazio anche ai chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a Euro 1.000 affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Per quanto riguarda la definizione agevolata delle controversie tributarie, questa si riferisce alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Sul punto, la Circolare specifica che possono essere definite, non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino Euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
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