Con il Comunicato stampa del 19 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota l’emanazione della Circolare n. 9/E, con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall’ultima “Legge di Bilancio” nell’ambito delle misure di tregua fiscale.
Con tale documento di prassi – a cui si rinvia per tutti i dettagli del caso – vengono forniti chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza”, che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.
La Circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso.
In particolare, dopo le modifiche introdotte dal Dl. n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
A questo proposito, la Circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).
La Circolare chiarisce che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.




