“Tregua fiscale”: emanato il Provvedimento con il Modello e le Istruzioni per la chiusura agevolata delle liti pendenti

“Tregua fiscale”: emanato il Provvedimento con il Modello e le Istruzioni per la chiusura agevolata delle liti pendenti

L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 2 febbraio 2023, ha reso nota l’emanazione, nello stesso giorno, del proprio Provvedimento che approva il Modello e le Istruzioni per la chiusura agevolata delle liti pendenti, con domande presentabili fino al 30 giugno 2023.

Il Provvedimento attua delle misure di “Tregua fiscale” previste dall’art. 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197/2022, che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia.

La domanda di definizione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio.

Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le Istruzioni approvate insieme al Modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della “Legge di bilancio 2023”) in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Nel Provvedimento viene precisato che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con Pronuncia definitiva.

Come detto, entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato, una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di Pec dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano Euro 1.000.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.


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