Tributi locali: il termine di prescrizione è 5 anni

Nell’Ordinanza n. 17219 del 2 luglio 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono sul termine di prescrizione dei Tributi locali. La Suprema Corte rileva che l’art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, prevede che “gli Enti Locali, relativamente ai Tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle Dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere e effettuati”. Invece, l’art. 70, comma 1 del Dlgs. n. 507/1993, recita “i soggetti di cui all’art. 63, presentano al Comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune (..)”. Pertanto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza.