Uffici giudiziari: dal 1˚ settembre 2015 non graveranno più sui bilanci dei Comuni

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 3 luglio 2015 a Palazzo Chigi, ha approvato il Regolamento attuativo dell’art. 1, comma 530, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”), secondo il quale, a partire dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie per il funzionamento degli Uffici giudiziari dovranno essere sostenute dal Ministero della Giustizia e non più dai Comuni. Viene quindi superato il sistema, in vigore dal 1941, che poneva a carico dei Comuni l’onere di anticipare queste spese, che poi erano rimborsate dal Ministero.

Il Regolamento stabilisce come saranno svolte le attività sinora espletate dagli Enti Locali, prevedendo – tra l’altro – l’istituzione di una Commissione permanente, competente per gli Uffici giudiziari aventi sede nello stesso circondario e presieduta dal Presidente della Corte di appello o dal Presidente del Tribunale, quando il Tribunale non è sede di capoluogo di distretto, con il compito di individuare i fabbisogni necessari per il funzionamento degli Uffici, come la manutenzione di immobili, il riscaldamento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio e la custodia.

Il Provvedimento passa ora all’esame del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari per l’acquisizione dei previsti pareri, per poi tornare all’esame del Consiglio dei Ministri.