Uffici per i procedimenti disciplinari: possono essere anche monocratici

Nella Sentenza n. 12109 del 13 giugno 2016 della Corte di Cassazione, un Comune, con il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, ha provveduto a costituire il cosiddetto “Ufficio per i Procedimenti disciplinari” previsto dall’art. 55 del Dlgs. n. 165/01. Ciò, che implica un accertamento di fatto, è corretto in mancanza di specifiche norme che impongano la costituzione di un Ufficio articolato e plurisoggettivo, ben potendo lo stesso essere rappresentato da una sola persona ed interna all’Ente.

Infatti, in materia di Pubblico impiego privatizzato, ciascuna Amministrazione ha il potere di individuare l’Ufficio competente di provvedimenti disciplinari secondo il proprio ordinamento. Non vi è alcuna norma che imponga la struttura collegiale del cosiddetto “Ucpd”. Pertanto, gli Uffici per i procedimenti disciplinari possono anche essere a composizione monocratica.